“Partono i saldi invernali”. Cosa bisogna sapere: i suggerimenti di Confcommercio Lecce
3 Gennaio 2025“I saldi, considerando le alte temperature dei mesi scorsi che hanno congelato acquisti e stock nei punti vendita, rappresenteranno un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei nostri negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di altissima qualità a prezzi molto convenienti”. Queste le prime dichiarazioni del presidente provinciale di Federmoda Confcommercio Lecce, Andrea De Tommasi.
In Puglia i saldi invernali sono in programma dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138€, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali.
Proprio per tutelare esercenti e consumatori e garantire il corretto acquisto degli articoli durante il periodo dei saldi ricordiamo alcuni principi di base:
Cambi. La possibilità di cambiare il capo acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo);
Prova dei capi. Non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante;
Pagamenti. Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless;
Prodotti in vendita. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
Indicazione del prezzo. Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).
“Come ogni anno siamo speranzosi che i mesi di Gennaio e Febbraio possano aiutare tutti i colleghi a contenere i danni causati da fattori come quelli climatici che certamente non possiamo controllare. Noi, dal canto nostro, come Sindacato faremo il massimo per contrastare i nostri competitor on line attraverso attività di co-marketing ed eventi per non perdere quel legame magico coi clienti all’interno delle nostre attività” – conclude il presidente provinciale De Tommasi.